Foglio Aperto

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Contratti di vendita “on line”

Sono sempre più numerosi i consumatori che si rivolgono al nostro sportello per vedere tutelati i propri diritti a fronte di acquisti eseguiti “on-line”.

Da ultimo un nostro associato, signor. C., ha ac­quistato via internet un televisore LCD per l’im­porto di €. 1.500,00 con pagamento anticipato tramite bonifico bancario. Dopo un’attesa di oltre tre mesi non è stato reca­pitato il televisore all’indirizzo indicato. Il signor C. ha quindi contattato il venditore dal quale ha appreso che il televisore era stato spe­dito da tempo all’indirizzo indicato. Il nostro as­sociato ribatteva di non avere ricevuto nulla ma il venditore sosteneva di essere in possesso della ricevuta di consegna sottoscritta proprio dal no­stro assistito.

Essendo tale circostanza assolutamente impossi­bile, il signor C. ha richiesto copia della presunta ricevuta di consegna da lui sottoscritta. Non ottenendo alcuna risposta si è rivolto alla Federconsumatori per vedere tutelati i propri di­ritti.

La Federconsumatori ha provveduto tempestiva­mente all’invio di una raccomandata al venditore per chiedere la consegna immediata del televisore, in difetto, il contratto si sarebbe risolto con consequenziale restituzione al nostro associato del prezzo pagato.

Nella risposta a detta missiva, il venditore si rite­neva del tutto estraneo ai fatti avendo provvedu­to, a suo dire, alla spedizione del bene all’acqui­rente ma senza fornirci documentazione alcuna della bolla di consegna del televisore al corriere, né tantomeno della ricevuta di consegna del cor­riere al signor C.

A tale riguardo, giova sottolineare che in tema di vendita di cose da trasportare, il venditore, in ap­plicazione dell’art. 1510 del Codice Civile si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore od allo spedizioniere (c.d. corriere), ma di ciò, ovviamente, deve fornirne prova. La responsabilità della spedizione/consegna dell’oggetto è a carico dell’acquirente il quale potrà fare valere le sue ragioni nei confronti del corriere se a questi la merce è stata correttamen­te consegnata dal venditore. E’ possibile anche ri­chiedere, dietro pagamento, che la merce venga spedita con spedizione assicurata. Bisogna sempre stare molto attenti da chi si ac­quista e verificare la serietà del venditore e non lasciarsi solo affascinare da facili occasioni altri­menti si rischia di incorrere in spiacevoli conse­guenze.

La controversia è ancora aperta e offre lo spunto per ricordare alcuni aspetti salienti.

Quando si acquista un bene tramite internet, è importante non dimenticare che all’atto della consegna della merce l’acquirente deve sempre verificare l’integrità dei colli e la corrisponden­za quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento di accompagnamento allegato. In caso di difformità l’acquirente potrà ritirare la merce con riserva facendo apporre sulla bolla di consegna che il pacco risulta essere manomesso o danneggiato; tale difformità dovrà inoltre esse­re segnalata subito dopo la ricezione della merce al venditore e prima che essa sia utilizzata e/o in alcun modo alterata.

Il consumatore ha inoltre diritto di recedere sen­za alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi. Nel caso in cui il venditore non abbia ottemperato agli ob­blighi previsti dagli artt. 52 e s.s. del Codice del Consumo, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del con­sumatore, per i servizi, dal giorno della conclu­sione del contratto. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui il venditore fornisca una in­formazione incompleta o errata che non consen­ta il corretto esercizio del diritto di recesso. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera rac­comandata con avviso di ricevimento.

Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del venditore o della persona da questi designata, secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto.

Si ricorda inoltre che i beni acquistati godono del­la garanzia biennale come disciplinato dal Codice del Consumo.

Infatti il contratto di vendita “on line” è un con­tratto c.d. a distanza, ossia stipulato tra un pro­fessionista e un consumatore, nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi or­ganizzato dal professionista che, per tale contrat­to, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza, (come ad esempio In­ternet), fino alla conclusione del contratto, com­presa la conclusione del contratto stesso. Il venditore è tenuto a fornire al possibile acqui­rente tutte informazioni indicate negli articoli 52 e seguenti del Codice del Consumo. Le informa­zioni, devono essere chiare e comprensibili, e devono essere osservati i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

Seguite i nostri consigli e state attenti ad effet­tuare incauti acquisti e per ogni problema e/o consiglio potrete sempre rivolgervi alla nostra Associazione.

Avv. Monica Pirazzoli

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