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Eco agevolazioni fiscali dalla finanziaria 2007

Case, impianti, ristrutturazioni, ma anche frigoriferi: sono molti gli incentivi per una scelta ECOnomica
a cura della redazione

Riqualificazione energetica degli edifici esistenti
Chi ristruttura un edificio ottenendo de­terminati livelli di prestazione energetica (calcolati in base all’isolamento termico e all’efficienza degli impianti di riscaldamen­to) può avvalersi di una detrazione di impo­sta pari al 55% della spesa sostenuta fino a un massimo di 100.000 euro, da suddividersi in tre quote annuali di pari importo (comma 344). Chi effettua interventi di rifacimento di muri, tetti, pavimenti, finestre e infissi rispettando determi­nati Iivelli’di isolamento termico può avvalersi di una detrazione di imposta pari al 55% della spesa sostenuta fino a un massimo di 60.000 euro, da suddividersi in tre quote annuali di pari importo (comma 345).
I beneficiari sono tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, professionisti, società e imprese. I beneficiari per ottenere l’agevolazione devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazio­ne di edifici ed impianti (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale) e comunicargli che vogliono usufruire dei benefici fiscali. Il tecnico presenta una serie di proposte per aumentare l’isolamento o l’efficienza energetica complessiva dell’edificio. In quest’ultimo caso (interventi di cui al com ma 344) le proposte possono riguardare finestre, impianto termico, isolamen,to delle mu­rature e pannelli solari.
• Per i condomini
Nel caso dei condomini il tecnico può proporre an-
che un intervento complessivo sull’edificio, ma in questo caso il parametro necessario per ottenere
il beneficio fiscale viene calcolato tenendo conto ­dell’ efficienza energetica complessiva.
AI termine dell’intervento il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario:
a) un documento (”asseverazione”) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla legge finanziaria;
b) un “attestato di qualificazione energetica” del­l’edificio oggetto dell’intervento, che ne riassume le prestazioni energetiche e gli interventi ulterior­mente migliorativi che è possibile effettuare.
• Modalità di pagamento
1\ beneficiario deve pagare il tecnico con un bo­nifico bancario o postale’” e conservare tutte le fatture e la documentazione relativa all’interven­to per la denuncia dei redditi 2007 che farà nel 2008. Deve inoltre trasmettere entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 aIl’ENEA:
1. copia dell’attestato di qualificazione energetica fornito dal tecnico,
2. scheda informativa relativa agli interventi rea­lizzati.
Questo materiale può essere inviato per via infor­matica al sito internet www.acs.enea.it ottenen­do ricevuta elettronica o a mezzo raccomandata con ricevuta semplice a:
ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile via Anguillarese 301,
00123, Santa Maria di Galeria (Roma) speèificando come riferimento:
Finanziaria 2007 - riqualificazione energetica
Nel bonifico bancario o postale dovranno essere indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita /VA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

PANNELLI SOLARI TERMICI

Chi installa pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università può avvalersi di una detrazione di imposta pari al 55% della spesa sostenuta fino a un massimo di 60.000 euro, da suddividersi in tre quote annuali di pari importo (comma 346). .
Chi sono i beneficiari:
Tutti i contribuenti, siano essi ·persone fisiche, professionisti, società e imprese.
Per ottenere l’agevolazione i ben.eficiari, devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progetta­zione di impianti solari termici (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale) e comunicargli che vogliono usufruire dei benefici fiscali.
AI termine dell’intervento il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario:

A) un documento (”asseverazione”) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla legge Finanziaria, ovvero nel caso di impianti solari termici:

  • che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
  • che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
  • che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato;
  • • che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;

B) un “attestato di qualificazione energetica” dell’edificio oggetto dell’intervento, che ne riassume le prestazioni energetiche e gli interventi ulteriormente migliorativi che è possibile effettuare. Per le modalità di pagamento valgono le stesse regole per la riqualificazione energetica degli edifici.

Per ogni dettaglio e ulteriore informazione consultare il “Decreto Ministeriale applicativo della finanziaria su edifici” disponibile all’indirizzo: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/energia_clima/dm_edifici.pdf

FRIGORIFERI E CONGELATORI

Chi sostituisce frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analogo apparecchio di classe ener­getica non inferiore ad A+ puo avvalersi di una detrazione di imposta pari al 20% della spesa sostenuta fino a un massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, in un’unica rata (comma 353).
Cosa bisogna fare:

A) Conservare fattura o scontrino parlante recante i dati identificativi dell’acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ dell’elettrodomestico acquistato e la data di acquisto;

B) Redigere apposita autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell’Agenzia delle en­trate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito (frigo­rifero, congelatore, ecc. .. ) e l’indicazione dell’impresa o dell’ente cui è stato conferito l’apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso. Possono essere considerati, ai fini delle determinazione dell’importo concretamente detraibile, anche i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell’apparecchiatura dismessa, purchè debitamente documentati.

CALDAIE A CONDENSAZIONE

chi installa caldaie a condensazione con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione del calore può avvalersi di una detrazione di imposta pari al 55% della spesa sostenuta fino a un massimo di 30.000 euro, da suddividersi in tre quote annuali di pari importo (comma 347).
Chi sono i beneficiari
Tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche; professionisti, società e imprese.
I beneficiari per ottenere l’agevolazione devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazio­ne e installazione di impianti termici (geometra, ingegnere, perito industriale) e comunicargli che vogliono usufruire dei benefici fiscali. Oltre all’installazione del nuovo generatore di calore, il tecni­co dovrà provvedere ad installare valvole termQstatiche su tutti i corpi scaldanti. Fanno eccezione gli impianti progettati per la “bassa temperatura”, tipo quelli a pavimento.
Per i condomini
Si può usufruire della detrazione anche nel caso di trasformazione degli impianti individuali au­tonomi in impianto centralizzato con contabilizzazione del calore o qualora si vogliano applicare i contabilizzatori di calore all’impianto centralizzato condominiale. Non si può usufruire della detra­zione in caso di passaggio da impianto centralizzato ad impianti individuali autonomi.
AI termine dell’intervento il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario:

A) Un documento (asseverazione) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla legge finanziaria. Nel caso di impianti con potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, questo documento, può essere sostituito da una certificazione del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti,

B) Un “attestato di qualificazione energetica” dell’edificio oggetto dell’intervento, che ne riassume le prestazioni energetiche e gli interventi ulteriormente migliorativi che è possibile effettuare. Per le modalità di pagamento valgono le stesse regole della riqualificazione energetica degli edifici.

 
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