Federconsumatori

Vacanza rovinata ma risarcita

Avv. Paride Miglietta Consulente Legale Federconsumatori Bologna

Dopo le tanto “anelate” vacanze, invece di ritornare rilassati accade spesso di rientrare più stanchi e più stressati rispetto al momento della partenza e ciò, non solo per le code in autostrada e/o per i treni sovraffollati ma, anche, e soprattutto per i disservizi patiti.
Sovente, l’utente, si “imbatte” in una serie di disservizi che non corrispondono ai dati prospettatigli, al momento dell’acquisto del pacchetto con depliant o cataloghi, che riportavano strutture e/o luoghi da sogno. Il “malcapitato” vacanziere si ritrova in strutture alberghiere maltenute, spiagge poco attrezzate e/o di ridottissima estensione, servizi di pensione qualitativamente scarsi, camere non adeguatamente pulite e magari con la presenza di qualche ratto, così com’è capitato ad un nostro assistito.
I disservizi, nei quali il turista si può “imbattere”, sono molteplici e comportano un disagio ed una “alterazione” dello stato psico-fsico del turista in un momento in cui invece dovrebbe essere di relax.
In questi casi “l’utente” deve contestare tutti i disservizi riscontrati, con reclamo scritto all’accompagnatore o al rappresentante locale del tour operator comunque, è necessario inviare, entro 10 giorni
lavorativi dalla data di rientro dalla vacanza, una raccomandata con ricevuta di ritorno al tour operator ed una all’agenzia di viaggi.
Nella lettera vanno descritti accuratamente i problemi riscontrati chiedendo, eventualmente, un risarcimento danni, sia per inadempimento contrattuale, che per i “danni morali” da vacanza rovinata.
Entrambi i danni dovranno essere risarciti, così come emerge dalla disciplina dei “servizi turistici”, agli articoli 82 e seguenti del Codice del Consumo (D.Lgs. 06 Settembre 2005), dal tour operator.
In sostanza, quindi, vi è inadempimento, da parte del tour operator, poiché i “disservizi” comportano la mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto, così come previsto dall’art. 93 del Codice del Consumo.
Il “malcapitato vacanziero”, può chiedere anche i danni morali da vacanza rovinata, poiché è pacifca l’importanza che un periodo di relax assume nella vita di ciascuno.
All’inizio della questione sul riconoscimento del danno da vacanza rovinata la giurisprudenza lo disconosceva, ritenendo che il danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., poteva essere risarcito solo in caso di reato. La sensibilità di dottrina e giurisprudenza non ha tardato a “deplorare” siffatta teoria, soprattutto con riferimento a fattispecie, come quella del danno da vacanza rovinata, che involgono i diritti fondamentali della persona.
Le dannose conseguenze, sulla salute della persona, dovute ai disagi patiti per i disservizi “subiti” durante al vacanza, sono state riconosciute, dapprima da alcuni Giudici di Pace ed in seguito dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Cassazione. Per una richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e “morali” è necessario che il turista contesti tutti i disagi ed i disservizi patiti, nei termini indicati e provveda,
per predisporre al meglio tale richiesta di risarcimento, a fotografare o a “riprendere” con videocamere, ove possibile, tutti i disservizi e gli inadempimenti riscontrati, nonché raccogliere i dati personali dei compagni di “sventura” che possano testimoniare e conservare gli scontrini e le ricevute delle spese, eventualmente sostenute a seguito di tali disservizi e/o inadempimenti.

 

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